Statuto

Statuto del Foro Immobiliare

  • Art. 1 Costituzione

  • Sezione prima, disposizioni generali

    E’ costituita con sede provvisoria in Genova l’associazione denominata “Foro Immobilia­re, Associazione degli avvocati immobiliaristi”, d’ora in poi per brevità denominata “As­sociazione”;

  • Art. 2 Qualità di socio
    Possono far parte dell’Associazione gli avvocati e i consulenti legali operanti prevalentemente nel settore immobiliare, esperti nelle materie giuridiche del settore. I predetti soggetti possono essere rivestire la qualità di socio anche se iscritti ad altra as­sociazione della propria categoria professionale, non costituendo tale condizione motivo di incompatibilità se non in singoli casi da valutarsi specificamente e di volta in volta

  • Art. 3 Sede dell’associazione
    L’associazione ha sede nazionale provvisoria in Genova, ViaFiasella 3/9 presso lo Studio dell’ Avv. Vincenzo Nasini.

  • Art. 4 Durata dell’associazione
    La durata dell’Associazione è prevista fino al 31.12.2050 ma potrà essere prorogata dall’assemblea riunita in sede straordinaria ovvero posta in liquidazione anticipatamente per l’impossibilità di perseguire le finalità istituzionali sue proprie previste dall’art 5 dello Statuto.

  • Sezione Seconda, finalità e caratteri dell'Associazione

    E’ costituita con sede provvisoria in Genova l’associazione denominata “Foro Immobilia­re, Associazione degli avvocati immobiliaristi”, d’ora in poi per brevità denominata “As­sociazione”;

  • Art. 5 Finalità dell’Associazione
  1. Approfondire le problematiche relative al diritto immobiliare anche per mezzo del suo centro Studi Nazionale e dei Centri Studi provinciali;

  2. Organizzare e promuovere, anche in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense e con i Consigli degli Ordini degli Avvocati Italiani, con le Università degli Studi nonché con tutti gli altri organismi istituzionali Italiani ed Europei dell’avvocatura, convegni seminari, manifestazioni e incontri culturali;

  3. Curare l’aggiornamento e la formazione dei propri iscritti e degli avvocati immobiliari­sti in genere anche nel quadro delle attività di formazione professionale continua degli avvocati obbligatoriamente previsti dal Regolamento per la formazione continua CNF 13.7.07 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni;

  4. Promuovere e favorire i contatti con i professionisti europei dei diversi comparti del settore immobiliare e le loro organizzazioni rappresentative promuovendo scambi di conoscenze e ed esperienze professionali;

  5. Studiare, formulare, sostenere e sottoporre alle rappresentanze del mondo forense e giudiziario ed istituzionali, politiche, sociali e culturali, progetti e proposte per la soluzione anche normativa dei problemi del settore immobiliare;

  6. Compiere quanto necessario ed opportuno ad ogni livello per consentire che gli utenti del settore immobiliare possano conseguire prestazioni di servizi sempre migliori promuovendo ogni iniziativa sociale professionale e politica per conseguire il miglioramento dei servizi in tutti i campi del settore immobiliare e rimuovere gli ostacoli frapposti dalle inefficienze burocratiche;

  7. Collaborare con le associazioni e le organizzazioni delle altre professioni operanti nel settore per promuovere e favorire il coordinamento delle attività di tutti i comparti professionali del settore al fine del conseguimento degli scopi sopra indicati;

  8. Prevenire o risolvere, se del caso a mezzo di strumenti arbitrali o di conciliazione, da istituirsi all’uopo, le controversie nascenti tra aderenti all’Associazione o tra questi e soggetti terzi o tra soggetti terzi tra loro che ne richiedano l’intervento arbitrale o conciliati­vo.

  • Art. 6 Natura dell’Associazione
    L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa è apartitica, ma tutti gli iscritti si impegnano a promuovere, sviluppare e difendere in ogni sede e con ogni legittimo mezzo nell’esercizio della loro attività professionale e nello svolgimento degli incarichi che verranno loro attribuiti dall’associazione, i fondamentali principi di libertà economica, e gli istituti della proprietà privata e dell’iniziativa privata. Si impegnano altresì ad operare affinché venga favorito l’accesso alla proprietà dell’abita­zione e affinché il diritto alla casa venga tutelato dallo Stato e degli enti pubblici per mezzo di una efficiente politica di edilizia residenziale pubblica e favorendo in ogni modo l’accesso al risparmio e non attraverso il sacrificio degli interessi e dei diritti della proprietà privata.

  • Sezione Terza,  organi della associazione

  • Art. 7 Il presidente, il vice-presidente vicario e il vice-presidente
    Sono organi nazionali del Foro immobiliare:

    a) Il presidente nazionale;
    b) Il vice – presidente vicario;
    c) Il vicepresidente;
    d) Il segre­tario Nazionale;
    e) L’assemblea Nazionale;
    f) Il consiglio direttivo nazionale;
    g) Il tesorie­ re nazionale;  
     h) Il collegio del probiviri.

  • Art. 8 Durata dell’associazione
    Il presidente è eletto dal consiglio direttivo con la maggioranza semplice dei suoi membri

  • Art. 9 Il segretario Nazionale
    E’ eletto dal consiglio direttivo tra i propri membri a maggioranza semplice. Il segretario redige e invia, preViasottoscrizione del Presidente, le convocazioni delle riunioni del Consiglio e dell’assemblea Nazionale e ne redige i verbali. Provvede all’invio dei verbali sottoscritti da lui e dal Presidente, rispettivamente ai componenti del Consiglio e ai soci, a mezzo fax o con mezzo equipollente.

  • Art. 10 Il consiglio direttivo Nazionale
    E’ composto da un minimo di quindici a un massimo di venticinque membri eletti dall’assemblea nazionale a maggioranza semplice. E’ convocato con le modalità di cui all’art. 8) almeno una volta al mese e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. La mancata partecipazione alle riunioni del direttivo per più di due volte consecutive in un anno in assenza di validi e comprovati motivi di salute o di lavoro, comporta la automatica decadenza del consigliere dalla carica, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.
    Il Consiglio è l’organo esecutivo che cura l’attività associativa in particolare esso:
  1. esegue le deliberazioni dell’assemblea;
  2. propone e pone in essere le attività dirette alla realizzazione delle finalità statutarie;
  3. elegge nel suo seno per alzata di mano il Presidente dell’associazione, il vicepresidente. il Tesoriere e il 50% dei componenti del centro studi nazionale;
  4. Gestisce con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione il patrimonio associa­tivo in conformità alla legge e in funzione degli scopi statutari con l’obbligo di redigere e presentare all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’eserci­zio un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel Corso dell’anno solare precedente; in tale occasione predispone il piano programmatico delle attività da svolgere nel nuovo anno che il Presidente illustrerà all’assemblea;
  5. In relazione al fabbisogno finanziario e copertura delle attività associative delibera l’importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive; l’importo deliberato è sottoposto ad approvazione dell’assemblea ordinaria:
  6. redige eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale.
  • Art. 11 Il segretario Nazionale
    E’ composta dai soci delegati dai Consigli Direttivi delle associazioni provinciali, da co­municarsi al Segretario Nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata per l’as­semblea. Ogni associazione provinciale è rappresentata nell’assemblea nazionale da un delegato per ogni quindici iscritti. Ogni delegato ha diritto a un voto. Il voto è espresso con voto palese. Non hanno diritto di intervento né di voto i soci non in regola con il pagamento delle quote associative. L’assemblea è convocata a mezzo fax o a mezzo e–mail La comunicazione dev’essere inviata dal Segretario nazionale al segretario di ogni sezione provinciale almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea. Il Consiglio Direttivo nazionale potrà deliberare l’adozione di ogni altra modalità di convocazione ritenuta idonea al fine di garantire la regolarità dello svolgimento dell’assemblea. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno e può essere convocata in Viastraordinaria ogni qualvolta il Presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno. Dev’essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta al Presidente, corredata dall’or­dine del giorno, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
    Le deliberazioni dovranno essere prese con le maggioranze e le modalità previste dall’art 21 del codice civile.

  • Art. 12 Il collegio dei probiviri
    E’ composto da tre membri e due supplenti eletti dall’assemblea con delibera da adottarsi a maggioranza semplice dei suoi componenti.

  • Art. 13 Il Tesoriere
    E’ eletto dal Consiglio direttivo tra i soci. La carica è cumulabile con quella di consiglie­re. Provvede alla rilevazione di entrate e uscite ed è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’Associazione di cui cura l’aggiornamento avvalendosi eventualmente anche di un professionista scelto dal consiglio direttivo. Aggiorna i libri sociali dell’associazione; aggiorna l’elenco dei soci; provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio direttivo.

  • Art. 14 Il Centro Studi Nazionale
    E’ composto da venti membri designati per metà dai centri studi provinciali e per l’altra metà dal Direttivo Nazionale anche tra soggetti non iscritti all’associazione e non appartenenti al ceto forense. E’ presieduto dal Presidente dell’Associazione o dal Vicepresidente, in caso di suo impedimento. Il centro Studi è l’organo preposto allo studio delle problematiche del settore immobiliare, alla organizzazione di convegni manifestazioni seminari e corsi di formazione a livello nazionale, alla redazione di proposte di legge , di articoli per la stampa o per riviste specializzate. Qualsiasi risultato dell’attività del centro Studi dovrà essere sottoposta al vaglio del Consiglio direttivo prima di essere portata all’esterno o divulgata. Il centro studi nazionale promuove e coordina l’attività dei centri studi provinciali.

  • Art. 15 Durata delle cariche
    Il primo presidente eletto, il primo consiglio direttivo, e tutte le altre cariche durano in carica cinque anni. Per i successivi mandati tutte le cariche hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili.

  • Sezione Quinta, sezioni provinciali ed europee dell'associazione


  • Art. 16 Fondo comune
    Il fondo comune dell’associazione è costituito dai contributi associativi nonché da even­tuali lasciti e donazioni contributi o liberalità che pervengano all’associazione nonché dai proventi delle attività organizzate dall’associazione, da sponsorizzazioni nonché da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni mobili immobili o mobili registrati acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto i proventi delle attività utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale salvo che la destinazione o al distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoria­ mente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

  • Art. 17 Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione
    L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione direttamente o indi­rettamente tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o dì pubblica utilità che il consiglio direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  • Art. 18 Gestione del patrimonio
    La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Non è possibile procedere alla distribuzione dei fondi.

  • Art. 19 Esercizio sociale
    L’esercizio sociale inizia ilo primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno.

  • Art. 20 Libri sociali
    Dovranno essere tenuti a cura del Segretario Nazionale il libro degli associati e il libro dei verbali dell’assemblea e delle riunioni del consiglio direttivo e a cura del Tesoriere il libro di cassa e dei rendiconti.

  • Art. 21 Scioglimento e liquidazione
    Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’assemblea con maggioranza dei tre/quarti dei delegati aventi diritto al voto. Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare il Consi­glio Direttivo o i membri restanti di esso procederanno alla liquidazione.

  • Sezione Sesta, finalità e caratteri dell'Associazione


  • Art. 22 Sezioni provinciali
    Il consiglio direttivo nazionale con la procedura di cui ai comma seguenti può deliberare la costituzione di Sezioni Provinciali. All’uopo il Consiglio direttivo nazionale con la stessa delibera e con la stessa maggioranza designa un Delegato provinciale provvisorio. Quest’ultimo in forza dei poteri conferitigli dal Direttivo Nazionale convoca la prima riunione dell’assemblea provinciale nella quale devono essere deliberati
  1. la formale costituzione della delegazione provinciale preViaadesione allo Statuto dell’associazione e integrale accettazione delle sue disposizioni nonché delle finalità e dei principi ispiratori dell’attività dell’Associazione;
  2. L’elezione dei componenti del consiglio direttivo provinciale;
  3. la sede della Sezione, che potrà essere fissata preferibilmente presso il domicilio del Presidente della Sezione o di uno dei componenti del consiglio direttivo provinciale. La fissazione della sede presso recapiti diversi che comportino esborsi economici dovrà essere comunicata al Segretario Nazionale e preventivamente approvata dal consiglio diretti­vo nazionale;
  4. I delegati all’assemblea Nazionale da eleggersi a maggioranza semplice per la durata di anni tre.
  • Art. 23 Il consiglio Direttivo Provinciale
    Il consiglio direttivo provinciale è composto da un numero di consiglieri non inferiore a quindici e non superiore a venticinque. Il consiglio nella sua prima riunione designa a maggioranza semplice tra i propri membri il Presidente della Sezione, il Segretario Provinciale, il tesoriere Provinciale. il Consiglio Provinciale dei probiviri e i componenti del centro studi provinciale. Il segretario e il tesoriere svolgono nell’ambito provinciale’ le stesse funzioni previste dallo statuto per le corrispondenti cariche nazionali. Il primo consiglio direttivo, il primo presidente eletto e le altre cariche durano in carica cinque anni. Per i successivi mandati tutte le cariche provinciali hanno la durata di tre an­ni e sono rieleggibili.
  • Art. 24 Rapporti economici con l’Associazione Nazionale
    Ciascuna sezione provvederà ad incassare direttamente dai soci la quota associativa in­viando il 50% di essa alla Tesoreria Nazionale e trattenendo il residuo 50% per finanziare la propria attività nell’ambito provinciale. Al termine dell’esercizio dovranno essere tra smessi al consiglio direttivo nazionale il rendiconto redatto a cura del Tesoriere e una relazione di accompagnamento relativa all’attività svolta, preViaapprovazione degli stessi da parte dell’assemblea Provinciale.

  • Art. 25 Sezioni Territoriali nell’Unione Europea
    Con le stesse modalità previste dagli articoli da 20) a 22) potranno essere costituite sezio­ni del Foro immobiliare nelle città dell’Unione Europea. Disposizioni particolari in ordine al loro funzionamento e ai rapporti con l’Associazione e con le Sezioni provinciali potranno essere approvate dal Consiglio Direttivo nazionale.

  • Sezione Settima, disposizioni transitorie finali e attuative


  • Art. 26 Composizione provvisoria dell’assemblea nazionale
    Fino al raggiungimento di un numero minimo di cinque sezioni provinciali, l’assemblea nazionale sarà composta da tutti i soci iscritti, in regola con i pagamenti della quota associativa, che dovranno essere personalmente convocati a mezzo fax o per e-mail dal Segretario Nazionale.

  • Art. 27 Abrogazione, modifica o integrazione delle norme Statutarie
    Le disposizioni del presente Statuto potranno essere e, modificate o integrate con delibera dell’assemblea Nazionale e con il voto favorevole della metà più uno dei compo­nenti l’assemblea.

  • Art. 28 Rinvio al codice civile
    Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile e alle altre leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.

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